Tutte le agevolazioni fiscali sono rivolte alle persone con ridotte o limitate capacità di movimento o con difficoltà di linguaggio, con handicap fisico o mentale, sorde o non vedenti. Ma possono accedere ai benefici, in certi casi e a determinate condizioni, anche i loro familiari.
Ecco, allora, la guida completa con tutte le agevolazioni fiscali previste per i disabili e riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.
Figli a carico
Lo Stato riconosce per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico:
- 620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni;
- 350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni.
Se ci sono più di tre figli a carico, la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Il valore della detrazione diminuisce con l’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi quando il reddito arriva a 95.000 euro.
Veicoli
Sono previste:
- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
- Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
- esenzione dal bollo auto;
- esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Mezzi di ausilio e sussidi tecnici e informatici
Sono previste:
- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici;
- Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici;
- detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti;
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.
Abbattimento delle barriere architettoniche
È prevista la detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Spese sanitarie
È prevista la deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.
Assistenza personale
Sono previste:
- deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
- detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
Disabili: le agevolazioni sui veicoli
Per chi
Le agevolazioni sull’acquisto, le riparazioni ed il mantenimento dei veicoli sono riservate a:
- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie, per i quali ci vuole un adattamento del veicolo;
- contribuenti che hanno fiscalmente a carico dei familiari disabili con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni. L’agevolazione riguarda le spese sostenute nell’interesse del disabile.
Requisiti
Detrazioni e benefici fiscali vengono riconosciuti solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Inoltre, dai verbali di invalidità o di handicap deve risultare l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore, ovvero:
- persona con ridotte o impedite capacità motorie: si ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità. In alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida;
- persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali;
- persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto.
Per quali veicoli
Le agevolazioni fiscali per i disabili vengono riconosciute per i veicoli:
- autovetture;
- autoveicoli per trasporto promiscuo;
- autoveicoli specifici;
- autocaravan (solo detrazione del 19%);
- motocarrozzette;
- motoveicoli per trasporto promiscuo;
- motoveicoli per trasporti specifici.
La detrazione spetta anche per l’acquisto di veicoli ibridi, con l’Iva ridotta per le auto con cilindrata del motore termico fino a 2.000 cc se alimentato a benzina o a 2.800 cc se diesel.
I veicoli elettrici beneficiano della detrazione fiscale ma non dell’Iva agevolata.
Non è agevolato l’acquisto delle minicar, i veicoli che possono essere guidati senza patente.
La detrazione fiscale
Per l’acquisto dei veicoli sopra citati si ha diritto alla detrazione del 19% del costo sostenuto su una spesa massima di 18.075,99 euro, in un’unica soluzione oppure in quattro quote annuali di pari importo.
La detrazione spetta una sola volta nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data di acquisto, a meno che il veicolo venga cancellato dal Pra per la sua demolizione prima di quella scadenza.
In caso di furto, si può avere sull’importo eventualmente rimborsato dall’assicurazione entro lo stesso tetto di spesa.
Oltre alla spesa per l’acquisto, è possibile portare in detrazione – sempre entro il limite di 18.075,99 euro – i costi:
- degli interventi per l’adattamento del veicolo;
- delle riparazioni effettuate entro quattro anni dall’acquisto del mezzo, ad eccezione della manutenzione ordinaria e dei costi di esercizio (premio assicurativo, lubrificante, carburante).
L’Iva agevolata
Viene riconosciuta l’Iva agevolata al 4% anziché al 22% sulla pesa per l’acquisto di veicoli nuovi o usati con cilindrata fino a:
- 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina
- 2.800 centimetri cubici, se diesel.
Si applica l’Iva al 4% anche per:
- acquisto contestuale di optional;
- prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai limiti di cilindrata sopra citati);
- cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento;
- riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.
L’imposta agevolata si applica senza limite di spesa per una sola volta nel corso dei primi quattro anni dalla data di acquisto, a meno che il veicolo venga cancellato dal Pra prima di tale scadenza perché destinato alla demolizione.
L’impresa che vende il veicolo è tenuta a:
- emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della relativa legge. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere indicati sulla bolletta doganale;
- comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di vendita o di importazione, la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente.
L’Iva al 4% si applica anche per l’acquisto in leasing di tipo traslativo. Sarà necessario che:
- il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista;
- esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo).
L’esenzione dal bollo auto
Il disabile che acquista uno dei veicoli sopra citati entro i limiti di cilindrata indicati in precedenza ha diritto all’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi, a sua scelta.
Per fruire dell’esenzione è necessario, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata a/r) la documentazione prevista entro 90 giorni dalla scadenza entro cui andrebbe pagato il bollo.
Se le condizioni per l’esenzione vengono meno (ad esempio perché l’auto viene venduta a un non avente diritto) occorre comunicarlo allo stesso ufficio che l’aveva rilasciata.
L’esenzione dall’imposta di trascrizione
Il disabile che acquista uno dei veicoli sopra citati ha diritto all’esenzione dall’imposta di trascrizione al Pra dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà dell’auto nuova o usata.La richiesta va fatta al Pra.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Disabili: agevolazioni per figli a carico
Detrazione Irpef per figli a carico di importo variabile a seconda del reddito complessivo. Il valore della detrazione si azzera quando il reddito arriva a 96.000 euro.
Per familiare a carico si intende chi ha un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è stato aumentato a 4.000 euro.
La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:
- 220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni;
- 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.
Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all’ulteriore importo di 400 euro. Significa:
- 620 euro per il figlio disabile di età inferiore a tre anni;
- 350 euro se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
Disabili: agevolazioni sulle spese mediche
Spese deducibili
Sono interamente deducibili dal reddito:
- spese mediche generiche (prestazioni di un medico, acquisto di medicinali, ecc.);
- spese di assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa, prestazioni fornite da addetto all’assistenza di base, operatore tecnico assistenziale, ecc.);
- prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.
Le spese sono deducibili anche se sostenute per un familiare non fiscalmente a carico.
Per ottenere la deduzione occorre un documento che certifichi il corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti:
- la figura professionale che ha reso la prestazione;
- la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Se il documento di spesa è intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.
Spese non deducibili
- spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista;
- spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta;
- spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale per le quali spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro;
- spese corrisposte ad una cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento;
- spese per ricovero in un istituto di assistenza, tranne per la parte che riguarda l’assistenza specifica.
Disabili: agevolazioni per l’eliminazione di barriere architettoniche
Cos’è
Detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile, pari al:
- 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta fino al 31 dicembre 2020;
- 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021.
Per quali lavori
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
- lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
- lavori per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave
Disabili: agevolazioni sulle polizze assicurative
Detrazione Irpef del 19% sulle spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.
Disabili: agevolazioni su imposte di successione e di donazione
Trattamento agevolato quando a beneficiare di una successione o di una donazione è una persona portatrice di handicap grave: è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.
Prevista l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti conferiti in un trust o gravati da un vincolo di destinazione e per quelli destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave. Tra le principali condizioni richieste per l’esenzione, quella che il trust, il fondo speciale e il vincolo di destinazione abbiano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti
FONTE:
L’AUTORE: Carlos Arija Garcia per LA LEGGE PER TUTTI.IT
- https://www.laleggepertutti.it/