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29 gennaio 2024

Carta cultura giovani e carta del merito 2024: chi ne ha diritto e come ottenerla

 Nel 2024, in sostituzione del Bonus App18, sono state introdotte per i giovani due nuovi potenziali incentivi economici, cumulabili tra loro: la Carta di Merito e la Carta Cultura. Se la prima dipende dal conseguimento del massimo dei voti in maturità (dunque il punteggio di 100/100), la seconda è in base al reddito: vediamo a chi spetta e come ottenerla.

Le novità riguardano esclusivamente coloro che hanno compiuto 18 anni dal 1° gennaio 2023, ossia i nati nel 2005, che possono usufruire dei nuovi bonus a partire dal 2024.

Dal 31 gennaio 2024 sarà possibile, per i nati entro il 31 dicembre 2005 (dunque tutti coloro che sono divenuti maggiorenni lo scorso anno), richiedere la Carta Cultura giovani, un bonus di 500 euro (analogo all’App18 attivo negli anni passati), da utilizzare dunque su prodotti di specifica rilevanza artistica e culturale (libri, CD, biglietti per mostre, concerti ed altri eventi culturali, item tecnologici). La condizione è rientrare in determinati requisiti di reddito.

Carta cultura giovani 2024: che cos'è

La Carta della cultura Giovani, è destinata 

  • a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, 
  • appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, 
  • assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

Carta del merito 2024: che cos'è

La Carta del merito, è destinata:

  • ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, 
  • assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma. 

Si prevede espressamente che tale Carta sia cumulabile con la «Carta della cultura Giovani» 

Carta del merito e carta cultura 2024: cosa ci compro

Le Carte sono attribuite a ciascun soggetto  beneficiario registrato, per un importo pari a 500 euro ciascuna,  per  l'acquisto di:

  • a) biglietti per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e  spettacoli dal vivo;
  • b) libri;
  • c)  abbonamenti  a  quotidiani  e  periodici  anche  in   formato digitale;
  • d) musica registrata;
  • e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
  • f) titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed  eventi  culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
  • g) corsi di musica;
  • h) corsi di teatro;
  • i) corsi di danza;
  • l) corsi di lingua straniera. 

A CHI SPETTA LA CARTA CULTURA? TUTTI I CRITERI 

La Carta Cultura spetterà, da quest’anno a venire, a coloro che hanno raggiunto la maggiore età nell’anno precedente a quello dell’erogazione (dunque, per la Carta del 2024, nel 2023, per quella del 2025, nel 2024 e così via...), che siano residenti in Italia o in possesso di regolare permesso di soggiorno e che abbiano un Isee inferiore a 35.000 euro. Nel momento della richiesta bisogna necessariamente essere in possesso del nuovo Isee 2024 e non di quello degli anni precedenti.

PER COSA SARÀ SPENDIBILE LA CARTA CULTURA? 

La carta, a tutti i fatti un voucher da 500 euro, potrà essere impiegata in svariati modi. Alcuni acquisti ammessi riguardano libri, abbonamenti a riviste e quotidiani (anche in formato digitale), biglietti per eventi o luoghi culturali come teatro, cinema, musei, mostre o perfino parchi naturali; l’incentivo sarà anche valido per l’iscrizione a corsi (che siano di musica, danza, teatro o altre discipline artistiche o, perfino, di lingua straniera). Saranno invece vietate le transazioni che coinvolgano videogiochi, videocorsi assenti dall’elenco precedente o abbonamenti per le piattaforme di streaming quali Netflix o DisneyPlus. Sarà possibile effettuare le spese sia nei punti vendita fisici sia online fino al 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la registrazione. 

COME FARE PER OTTENERLA? 

Per ottenere la Carta Cultura, il giovane destinatario di 18 anni deve registrarsi alla piattaforma informatica dedicata – realizzata dal Ministero della Cultura – tramite Spid o Cie, dunque attraverso un sistema di identificazione elettronica: non è possibile farlo se non si è in possesso di una di queste due carte d’identità digitali. Il portale, una volta effettuato l’accesso, produrrà i buoni spesa da investire o online o presso gli esercizi commerciali autorizzati nei tipi di acquisto precedentemente elencati: si potrà sia impiegarli nella forma digitale che stamparli, a patto che a farne uso sia esclusivamente il titolare della Carta Cultura.


28 gennaio 2024

Dal 1° gennaio è in vigore la Legge di Bilancio 2024: le principali novità fiscali

 Fondo garanzia mutui prima casa

Non sono state prorogate le agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l’esonero dall’imposta di registro/imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito d’imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del 4%). A decorrere dall’1.1.2024 ai soggetti in esame saranno applicabili le consuete/ordinarie agevolazioni previste in caso di acquisto della “prima casa”.

Welfare aziendale

La legge prevede, solo per il 2024, che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 €, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite è elevato a 2.000 € per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, con redditi non superiori a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili. Quest’ultimo limite si applica solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

 

Premi di produttività

Per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%.

 

Canone TV

La Legge di Bilancio stabilisce che per il 2024 il canone Rai passa da 90 a 70 € annui.

 

Detassazione del lavoro di alcune categorie

per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

Queste disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2023, a 40.000 €.

Il sostituto d’imposta riconosce il descritto trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2023. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica ed il sostituto d’imposta procede a compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale.

Iva

La Legge di Bilancio elimina l’aliquota Iva agevolata al 5% (che passa al 10%, così come quella per i pannolini per bambini) prevista per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti. Stessa sorte anche per l’Iva relativa ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Inoltre, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, i pellet sono soggetti all’Iva con l’aliquota ridotta, del 10%.

 Locazioni brevi

La finanziaria interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (fino a 30 giorni), prevedendo un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per coloro che hanno optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.

Pertanto, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l’aliquota del 26%.
Resta possibile applicare la minore aliquota del 21% in relazione ad una sola unità immobiliare, individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

Plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito di Superbonus

A partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

La novità riguarda le case per le quali la maxi-detrazione al 110% sia stato fruita come sconto in fattura o cessione del credito.

 

Esenzione Imu

La Legge di Bilancio specifica che sono esenti Imu gli immobili, posseduti da alcune tipologie di soggetti, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di culto, anche se tali beni sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le menzionate attività, con modalità non commerciali.

Verifica dichiarazione catastale

La Legge di Bilancio prevede che l’Agenzia delle entrate verifichi, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico nonché colonnine di ricarica di veicoli elettrici verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità ed analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione catastale, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati. Nei casi oggetto di verifica, per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione, in cui specifica gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente.

 

Ritenuta bonifici e provvigioni

È confermato l’aumento dall’8% all’11% della ritenuta che banche/Poste sono tenute ad operare all’atto dell’accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l’ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/risparmio energetico.

L’ aumento opera a partire dall’1.3.2024.

Compensazioni

È confermato che ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali sussiste l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle entrate.

L’utilizzo è consentito a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

Incremento bonus asili nido

La legge prevede, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 40.000 €, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati a 2.100,00 € annue.

 

Misure per le lavoratrici madri

La manovra prevede che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile. L’esonero – specifica l’articolato normativo – è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Titoli di Stato entro i 50.000 euro fuori dell’Isee

La Finanziaria dispone che, nella determinazione dell’Isee sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 €, i titoli di Stato la cui emissione è consentita per legge al Tesoro nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.


fonte:Gli esperti di 50&PiùCaf 

A.D.I. Assegno di inclusione, approfondimenti del MINISTERO DEL LAVORO

 

Assegno di inclusione

Il c.d. "Decreto Lavoro 2023" (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85) ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo, tra gli altri, l'Assegno di inclusione.


Cos'è

L'Assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.


A chi è destinato

L'Assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. 

Ai fini della determinazione del beneficio spettante, attraverso una scala di equivalenza si tiene conto dei componenti in una delle condizioni sopra indicate, nonché del componente che svolge funzioni di cura con riferimento alla presenza di minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minorenni ovvero di componenti con disabilità o non autosufficienti.


I diversi requisiti

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti soggettivi

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), intervenute nei 10 anni precedenti  la  richiesta. 
  • Requisiti economici

    Inoltre il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

    • ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
    • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. 

    Elementi che determinano il reddito familiare

    Scheda ADI per gli elementi del reddito familiare
  • Requisiti patrimoniali

    • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
    • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
    • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
    • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere. 

    Ulteriori condizioni

    Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.


    La scala di equivalenza

    Il parametro della scala di equivalenza, di cui all'art. 2, comma 4 è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:

    Scala equivalenza scheda ADI

    Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell'arco di 18 mesi, anche non continuativi.

  • Beneficio economico

    L'importo dell'Assegno di inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, ovvero euro 7.560 annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. A tale importo, può essere aggiunto un contributo per l'affitto dell'immobile dove risiede il nucleo per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione (ove regolarmente registrato) fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare.

    Il beneficio economico non può essere, comunque, inferiore a euro 480 annui.

    Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.


    Carta di inclusione

    Il contributo economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione" o "Carta ADI".

    La Carta ADI consente di:

    • effettuare acquisti di beni e servizi presso i POS degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard che rientrano nelle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento;
    • effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro presso gli Uffici Postali per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo;
    • pagare le utenze domestiche presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali). È inoltre possibile usufruire delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate;
    • effettuare prelievi di contante.

    I prelievi di contante sono consentiti, nel caso di attribuzione di una sola Carta ADI per nucleo familiare, entro il limite mensile di 100 euromoltiplicato per la scala di equivalenza ADI (il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 in base alle condizioni dei componenti e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza). Nel caso la Carta ADI venga attribuita ai singoli maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale o sono compresi nella scala di equivalenza ADI, il limite mensile di prelievo di contanti è di massimo 100 euro per ciascuna Carta ADI individuale..

  • Con la Carta Adi è possibile l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi, ad eccezione di quelli di seguito elencati:

    • giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
    • acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali;
    • armi;
    • materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
    • servizi finanziari e creditizi;
    • servizi di trasferimento di denaro;
    • servizi assicurativi;
    • articoli di gioielleria;
    • articoli di pellicceria;
    • acquisti presso gallerie d’arte e affini;
    • acquisti in club privati;
    • acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo;
    • giochi pirotecnici;
    • prodotti alcolici.

    È in ogni caso inibito l’uso della Carta in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi non consentiti, specificati nel precedente elenco.
    È inoltre vietato l’utilizzo della Carta all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.


    Come richiederlo

    L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e i centri di assistenza fiscale (CAF), previa stipula di una convenzione con l'INPS.


    Variazione per attività lavorativa

    In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre il reddito da lavoro eccedente tale soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione. Entro 30 giorni dall'avvio dell'attività lavorativa, il lavoratore dovrà darne comunicazione all'INPS, che comunque acquisisce i dati delle assunzioni dalla banca dati delle comunicazioni obbligatorie; l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e, comunque, non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade. 

    L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicato all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.  Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. A tale fine, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno, il reddito conseguito come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

  • misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale. 

    Sono esclusi dagli obblighi di partecipazione al percorso:

    • i beneficiari dell'Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni;
    • i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;i componenti affetti da patologie oncologiche;
    • i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, come definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
    • i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. 

    I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

    • il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
    • non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
    • non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
    • non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le caratteristiche i cui all'art. 9 del D.L. Lavoro 2023;
    • non rispetta le previsioni di cui all'articolo 3, commi 7, 8, 10 e 11 ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
    • non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
    • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni. 

    Se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente può fare nuova domanda solo dopo 6 mesi dalla revoca o decadenza.

  • Fonte: Ministero del Lavoro

25 gennaio 2024

Bonus luce e gas per disagio fisico

 Il bonus (elettrico) per disagio fisico è un'agevolazione volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dei nuclei familiari in cui è presente un componente (titolare della fornitura o convivente) che si trova in condizioni di disagio fisico, per le quali è costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita, che comportano un elevato consumo di energia elettrica.

Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus luce per disagio fisico sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011. 

Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico, qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Il bonus sociale viene erogato sia ai clienti che hanno aderito a un’offerta sul mercato libero sia a quelli serviti in maggior tutela e viene automaticamente riconosciuto anche in caso di cambio fornitore.

Come ottenere il bonus per disagio fisico: i requisiti

Per accedere al bonus per disagio fisico, è necessario presentare una richiesta presso il Comune di residenza da parte del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) o presso gli enti designati dal Comune, quali i CAF abilitati. L’agevolazione non è legata all’ISEE ed il suo ammontare dipende dal consumo annuo dei macchinari salvavita utilizzati.

Non occorre pertanto presentare a Enel Energia nessuna certificazione medica attestante la necessità di utilizzo di macchinari salvavita, la stessa infatti dovrà essere allegata all'apposito modulo B da presentare al Comune o ai CAF abilitati.

*** pagina dedicata al bonus sociale sul sito ARERA 

per avere maggiori informazioni.


fonte: https://www.enel.it/it

17 gennaio 2024

Agevolazioni spese per fragilità economica

 

Agevolazioni spese per fragilità economica, vedi subito quali sono.

Le famiglia in condizioni di fragilità economica possono usufruire di alcuni aiuti. vedi quali sono e per qualsiasi difficoltà rivolgiti a info@uniciv.it

Agevolazioni spesa telefonica

Agevolazioni sui costi telefonici sono previste per famiglie in condizioni di fragilità economica e in possesso di un contratto Tim. Il bonus sconta del 50% il canone di accesso alla rete telefonica e offre 30 minuti al mese di chiamate gratuite verso i numeri nazionali, fissi e mobili. Per accedere allo sconto è necessario avere un Isee inferiore a 8.122 euro. Altri gestori offrono sconti simili.

Bonus luce

E’ previsto un contributo straordinario di 3 mesi per la bolletta della luce. Per l’erogazione è sufficiente possedere un Isee valido, a quel punto l’Inps informa l’operatore che applicherà lo sconto in bolletta. Le soglie Isee variano dai 15mila ai 30mila euro per chi ha almeno 4 figli a carico.

Bonus gas

Per il gas è previsto un risparmio del 15% della spesa annua, tasse escluse. La Manovra 2024 ha ridotto i limiti di reddito Isee necessari per accedere al contributo mentre restano inalterati altri parametri come categoria d’uso, zona climatica e numero di componenti della famiglia. Per quest’anno i limiti Isee ammontano a 9.530 euro oppure 20mila euro per chi ha almeno 4 figli

Bonus bollette disagio fisico

 Il bonus bollette per disagio fisico è previsto per le famiglie in cui ci sono persone che versano in gravi condizioni di salute. Lo sconto si applica sull’uso di apparecchiature salva-vita come carrozzine elettriche o supporti per patologie specifiche. In questo caso è necessario fare domanda al Comune di residenza esibendo il certificato Asl. Non è richiesto alcun limite Isee e può essere cumulato con il bonus economico.

Bonus acqua

 Il bonus acqua concede 150 litri di acqua gratis al giorno, ovvero 18,25 metri cubi all’anno, da moltiplicare per ogni componente del nucleo familiare. A seguito della richiesta, il quantitativo viene scontato dalla bolletta idrica. Per il 2024 le soglie Isee restano le stesse del bonus gas, ovvero fino a 9.350 euro oppure 20mila euro per chi ha almeno 4 figli fiscalmente a carico.

Agevolazioni per acqua potabile

l bonus acqua potabile consiste in un credito d’imposta del 50% che va ad agevolare l’acquisto e l’installazione di “sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti”. Lo scopo alla base della misura è ecologico: incentivare il consumo di acqua domestica, senza acquistare bottiglie in plastica.

Il  limite massimo di spesa agevolabile per le persone fisiche si arriva a mille euro per ogni immobile di riferimento; per chi esercita attività d’impresa, arti o professioni e per gli enti non commerciali si arriva invece a 5mila euro, per ogni immobile che viene adibito all’attività commerciale o istituzionale. Dal 1° febbraio è possibile fare le domande per gli interventi effettuati nel 2023.

Carta Acquisiti.

La social card è riservata ai nuclei con minori di 3 anni e Isee inferiore 8.052 euro, ai cittadini tra i 65 e i 70 anni entro la medesima soglia e ai pensionati over 70 anni con reddito fino a 10.730 euro. La card, emessa da Poste Italiane, ha un valore di 40 euro al mese, viene ricaricata ogni bimestre e può essere impiegata per prodotti di prima necessità o per il pagamento di utenze domestiche.

Dedicata a te

“Dedicata a te” è una carta acquisti che è rivolta ai nuclei con Isee non superiore ai 15mila euro che non godono parallelamente di altri sussidi. La graduatoria stilata dall’Inps dà priorità ai nuclei con figli piccoli e a quelli numerosi

15 gennaio 2024

Bonus Gite Scolastiche: richiedere lo "sconto" sui viaggi d'istruzione scolastici

 

Al via il bonus gite scolastiche: da oggi le famiglie meno abbienti potranno richiedere un contributo per sostenere le spese di partecipazione dei propri figli ai viaggi di istruzione.

  • A partire dal 15 gennaio e fino al 15 febbraio sarà possibile inviare le domande per richiedere il bonus gite scolastiche, un contributo di 150 euro per aiutare le famiglie a sostegno dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche. Le richieste devono essere inoltrate attraverso la piattaforma del MIM Unica.
  •  Lo stanziamento del Ministero dell’Istruzione e del Merito è pari a 50 milioni di euro ed è destinato, in particolare, ad agevolare le studentesse e gli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado provenienti da famiglie con ISEE fino a 5.000 euro.
  • Per inviare le domande i genitori devono entrare nella loro area personale su Unica, la nuova piattaforma del MIM. Se si hanno più figli frequentanti le scuole statali secondarie di secondo grado si può inviare una domanda per ciascuno di loro. Una volta inserita la richiesta, la piattaforma interrogherà automaticamente l’INPS per verificare l’ISEE. Le domande per l'agevolazione si possono inviare fino al 15 febbraio 2024. 

Una misura varata dal Governo lo scorso anno, quando il carovita aveva costretto un numero crescente di studenti a rinunciare a quella che, a tutti gli effetti, non è un'attività ricreativa ma didattica. Secondo un sondaggio effettuato lo scorso anno da Skuola.net, laddove la scuola aveva organizzato un viaggio di istruzione (circostanza non scontata), quasi 1 alunno su 10 era rimasto a terra. Uno dei motivi principali? L’impossibilità da parte della famiglia di far fronte a quella spesa: era stato così per ben il 30% dei rinunciatari. E il perdurare della crisi economica non lascia presagire nulla di buono neanche per quest’anno.

 

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha così messo sul piatto uno stanziamento di 50 milioni di euro che, nei piani di Viale Trastevere, dovrebbe permettere a qualcuno di questi ragazzi di unirsi ai propri compagni di classe nella seconda parte dell’anno scolastico 2023/24. 

 

Come funziona il bonus gite: modalità di erogazione e requisiti d'accesso

 

Dal punto di vista operativo, la misura si tradurrà in uno “sconto” sulla quota prevista per i viaggi di medio-lungo periodo ma anche per le semplici uscite didattiche della durata di un giorno, applicato direttamente dalla scuola di appartenenza. Le famiglie, in questo modo, pagheranno solo una porzione del costo effettivo della gita: il resto ce lo metterà lo Stato. Inoltre, la misura potrà essere anche retroattiva, portando a un rimborso (totale o parziale) delle somme eventualmente già sostenute nella prima parte dell’anno, per esperienze già svolte. Con la possibilità di cumularla, qualora si avesse più di un figlio.

 

Attenzione, però: l’agevolazione non sarà per tutti quelli che dichiareranno di non potersi permettere la trasferta, anzi. Per potervi accedere bisognerà rientrare all’interno di due parametri. Uno è abbastanza “largo”: il bonus è infatti destinato, per ora, solo agli iscritti delle scuole secondarie statali (medie e superiori). L’altro, invece, è decisamente più stringente, perché i fondi verranno erogati solamente a chi appartiene a un nucleo familiare con un ISEE che non superi i 5.000 euro.

 

La procedura per richiedere lo "sconto" sui viaggi d'istruzione scolastici

 

Una volta appurato che si possiedono i requisiti minimi, il più è fatto. Per richiedere il “bonus gite” basterà collegarsi - dal 15 gennaio al 15 febbraio 2024 - alla piattaforma Unica del MIM e compilare online la domanda o, in alternativa, farsi aiutare dalla segreteria della scuola. Se la verifica incrociata dell’ISEE, fatta in automatico dal sistema sul portale dell’INPS, darà esito positivo, verrà autorizzato il pagamento.

 

A quel punto, non resterà che attendere la quantificazione della somma riconosciuta, che varierà in base al numero di richieste effettuate e alla situazione economica della singola famiglia, fino a un massimo di 150 euro, dando priorità ai nuclei più svantaggiati.


(Gli altri bonus per gli studenti)

Ecco a quali bonus potresti aver diritto:



PIATTAFORMA PER BONUS

*******************DOMANDE IN TEMA PREVIDENZIALE******************

*************DOMANDE IN TEMA ASSISTENZIALE***************

***************DOMANDE IN TEMA FISCALE*****************

****************DOMANDE IN TEMA GIURIDICO********************

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