*********************************************************** ************************************************************************

PER UNA RICERCA VELOCE SCRIVI "QUì" IL TUO ARGOMENTO E CERCA TRA I POST ARCHIVIATI

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Visualizzazione post con etichetta disoccupazione. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta disoccupazione. Mostra tutti i post

22 marzo 2016

Indennità di mobilità....assegno dimezzato al Sud



In attesa del passaggio alla Naspi la durata dell'indennità di mobilità diminuisce quest'anno di altri 12 mesi per i lavoratori ultracinquantenni nel mezzogiorno. 

***** tutte le novità....(link)

***************************************************************************************

9 febbraio 2016

NASpI e lavoro accessorio: comunicazione INPS

NASpI

Il lavoratore che percepisce la NASpI e contemporaneamente buoni lavoro inferiori a3mila euro annui, può cumulare i due redditi (NASpI e lavoro accessorio) e non è tenuto ad effettuare nessuna comunicazione all’INPS: se però i compensi da lavoro accessorio sono superiori al limite sopra indicato, la comunicazione deve essere resa prima che il superamento avvenga, in caso contrario si perde il diritto alla NASpI.


circolare INPS 142 del 2015, 
«Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare entro un mese rispettivamnte dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività».
(fonte: http://www.pmi.it/)

******************************************************************************************************************************* 

22 gennaio 2016

ASDI per disoccupati oltre 55 anni



Arriva l’ASDI, 

Sussidio di disoccupazione (introdotto dal Jobs Act) per i lavoratori con almeno 55 anni che hanno terminato di percepire la NASpI (assicurazione per l’impiego) entro il 31 dicembre 2015 ma che restano in condizioni di bisogno (ISEE sotto i 5mila euro): il decreto applicativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016. L’ASDI viene erogata per 6 mesi, a partire dal primo mese successivo a quello del termine di fruizione della NASpI, con importo pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, fino a un tetto di 448,07 euro, a cui si aggiungono incrementi per ciascun figlio a carico. 

=> ASDI: a chi spetta l’assegno ....


**** ASDI....

***********************************************************

4 gennaio 2016

Nuovo status di disoccupato parziale, per i dipendenti ed autonomi che guadagnano poco....

Nuovo status di disoccupato parziale, per i dipendenti che guadagnano meno di 8.000 euro l’anno, e per i lavoratori autonomi con redditi inferiori a 4800 euro. 

Stato di disoccupazione parziale

Resta sempre in piedi il “vecchio” stato di disoccupazione, che spetta a chi è privo d’impiego ed ha reso la dichiarazione d’immediata disponibilità (Did) all’Inps, in sede di richiesta dell’indennità di disoccupazione
Oltre allo stato di disoccupazione ordinaria, però, è previsto dalla nuova normativa lo stato di disoccupato parziale: questo spetta a chi è occupato come lavoratore dipendente, se il reddito annuo non supera gli 8.000 euro, oppure a chi è occupato come lavoratore autonomo, se il reddito annuo non supera i 4.800 euro.

Disoccupazione parziale e Naspi

I disoccupati parziali, come già precedentemente chiarito dall’Inps, e confermato dalla Circolare del Ministero del lavoro, possono fruire, qualora possiedano i requisiti minimi di contribuzione, dell’indennità di disoccupazione (ora Naspi). In particolare:
 – per i lavoratori con contratto a tempo determinato, di durata minore di 6 mesi, con reddito sotto la soglia di esenzione (8.000 euro), la disoccupazione viene mantenuta, ma ridotta dell’80% del reddito conseguito col nuovo impiego;
 – se il nuovo lavoro dura meno di 6 mesi, ed il reddito è sopra la soglia di esenzione, l’indennità è sospesa per tutta la durata del rapporto lavorativo: l’erogazione sarà ripresa soltanto dopo la cessazione;
 – se il nuovo rapporto è a tempo indeterminato o di durata superiore ai 6 mesi, ma il reddito risulta sotto la soglia di esenzione, la Naspi non si perde, ma viene ridotta dell’80% del reddito conseguito col nuovo impiego;
 – se il nuovo lavoro è a tempo indeterminato o dura più di 6 mesi, ed il reddito annuale risulta superiore alla soglia di esenzione, il soggetto perde il diritto alla Naspi;
 – se il reddito da considerare per verificare il diritto alla Naspi deriva da lavoro occasionale accessorio ( quello, in pratica, pagato con i voucher, o buoni lavoro), il totale di quanto incassato con i ticket non potrà superare 3.000 euro;
 -infine, se il nuovo reddito deriva da lavoro autonomo o d’impresa, la Naspi non si perde sino a 4.800 euro annui, ma l’indennità, come negli altri casi, è ridotta in misura pari all’80% delle entrate presunte.
 Le regole di cumulo esposte valgono, come chiarito dal Ministero del lavoro, anche per altre tipologie di prestazioni rivolte ai disoccupati.
Il Ministero ha poi ricordato le nuove condizioni per fruire dello stato di disoccupazione, oltre ai limiti di reddito ed alla dichiarazione di disponibilità: è indispensabile, difatti, che il lavoratore firmi, presso il Centro per l’Impiego, il patto di servizio. Tale documento contiene un programma personalizzato, che il disoccupato dovrà rispettare, per continuare a fruire sia dello stato di disoccupazione, sia delle relative indennità (non solo Naspi, l’indennità che sostituisce la disoccupazione ordinaria e quella a requisiti ridotti, ma anche la Dis-Coll, cioè l’indennità per i Cococo, e l’Asdi, l’assegno di ricollocamento).
 Chi non rispetta il patto di servizio, non presentandosi ad appuntamenti presso il Centro per l’Impiego, ad incontri di orientamento, o ad attività di formazione, oltreché, ovviamente, chi non accetta un’offerta di lavoro congrua, perderà sia l’indennità che lo stato di disoccupazione: un apparato sanzionatorio che troverà attuazione a breve, non appena saranno operative tutte le misure previste dai nuovi decreti.
(a cura di http://www.laleggepertutti.it/)

*******************DOMANDE IN TEMA PREVIDENZIALE******************

*************DOMANDE IN TEMA ASSISTENZIALE***************

***************DOMANDE IN TEMA FISCALE*****************

****************DOMANDE IN TEMA GIURIDICO********************

PUOI ANCHE CERCARE TRA MIGLIAIA DI OFFERTE LAVORO QUI'.....

Riepilogo post precedenti (cerca)