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5 maggio 2014

Detassazione 2014 - Straordinari e premi

Anche per il 2014 è stato pubblicato il decreto che prevede per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di quest'anno la detassazione di straordinari e premi.

Chi ne ha diritto
La detassazione è prevista solo per i lavoratori del settore privato che hanno un reddito da lavoro dipendente di non oltre 40.000 euro lordi.

In caso si rispetti quanto indicato poco sopra, è prevista un'imposta sostitutiva del 10% su un massimo di 3.000 euro lordi derivanti da retribuzioni di produttività.

Come per gli anni precedenti, secondo la legge le aziende devono applicare l'agevolazione fiscale del 10% a:

  • indennità forfetaria per lavoro straordinario
  • compensi per clausole elastiche e flessibili
  • lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
  • premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa
I datori di lavoro devono applicare le agevolazioni fiscali a tutti i dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive fuori dalla sede legale dell'azienda.

21 aprile 2014

Bonus irpef 2014

      «In busta paga senza far domanda»

 Bonus irpef 2014

Chi beneficia del bonus - I contribuenti che hanno diritto al credito sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione principale - fino a 26 mila euro, purchè l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l'imposta lorda è azzerata da altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia.

Importo del credito - Il credito complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila. Il bonus (che

non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e assimilati la cui imposta lorda sia superiore all'importo della propria detrazione per lavoro dipendente.  I sostituti d'imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014. 

Il bonus va anche ai contribuenti senza sostituto d'imposta - I soggetti titolari nel corso dell'anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso.
reddito lordo annuoimporto bonus annuoimporto mensile bonus da maggio 2014
a dicembre 2014
fino a 16.000 euro4% del reddito lordo annuoimporto del bonus annuo / 8
compreso tra euro 16.001 e 25.000640 euro80 euro
compreso tra euro 25001 e 28.000640 * (28000 – reddito lordo annuo) / 3000importo del bonus annuo / 8
oltre euro 28.000
Naturalmente, trattandosi di un credito d’imposta, va precisato che il bonus IRPEF eventualmente spettante verrà effettivamente erogato solo per la parte capiente (insieme ad altri eventuali crediti e detrazioni a cui si ha diritto) nell’imposta lorda determinata sui redditi percepiti.
L’importo del bonus, soprattutto per redditi uguali o inferiori ad 8 mila euro è, pertanto, puramente virtuale.

21 gennaio 2014

Per l'affitto di casa vietato pagare in contanti sopra i 1000€


 Con l’entrata in vigore - dal 1° gennaio 2014 - dell’ultima Legge di Stabilità (n. 147 del 2013),  i  pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore”.
In altre parole contanti ammessi fino a mille euro per ogni tipo di versamento, e prevede, in caso di violazione, un multa che potrebbe andare dall’1 al 40 per cento dell’importo pagato (come previsto dall’articolo 58, comma 1, del Dlgs 231/2007). Per quanto riguarda poi il generico riferimento alla “tracciabilità” contenuto nel comma della Stabilità, questo implica ovviamente qualunque forma di versamento alternativa al contante: dagli assegni ai bonifici bancari o postali, dalle carte di credito al bancomat.
La prova della transazione avvenuta tra locatore e conduttore può ritenersi soddisfatta esibendo una prova documentale comunque formata purché chiara, inequivoca ed idonea ad attestare il passaggio di denaro intercorso tra i due soggetti: nulla di più che la cara vecchiaricevuta di pagamento in uso da sempre.
Ai fini della detraibilità quindi conservare le fotocopie degli assegni, le ricevute dei bonifici ...da allegare alla dichiarazione dei redditi, pena la decadenza al diritto della detrazione

730/2014 anche senza sostituto d’imposta


                                           730/2014 anche senza sostituto d’imposta

Dal 2014 il 730 anche per tutti i lavoratori dipendenti sprovvisti di un sostituto di’imposta. 
È questa una delle grandi novità introdotte coi nuovi modelli ufficializzati e pubblicati la settimana scorsa sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la regola che nel 2013 ha permesso di utilizzare il 730 ai soli (ex) lavoratori dipendenti con situazioni contabili a credito (relative al 2012), viene allargata a tutti coloro i quali, nell’anno cui si riferisce la dichiarazione (in questo caso il 2013), hanno percepito redditi da lavoro dipendente e/o assimilati, a prescindere da quale sia l’esito contabile della dichiarazione, e che, al momento della consegna della dichiarazione stessa, si ritrovano senza un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.
Chi dunque nel 2014, o anche nel 2013, ha perso il lavoro, potrà comunque presentare il modello 730 in qualità di titolare di redditi da lavoro dipendente (o assimilati) per tutta la durata o solo una parte del 2013. In tal caso, qualora l’esito della dichiarazione sia a credito, sarà la stessa Agenzia delle Entrate a provvedere al rimborso, con la prospettiva di tempi più ristretti rispetto a quelli che devono attendere i contribuenti di Unico. Se invece il contribuente è a debito, chi presterà l’assistenza fiscale trasmetterà direttamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate la delega di versamento, oppure la consegnerà in forma cartacea al contribuente perché provveda al pagamento presso gli sportelli delle poste o delle banche. Sulle istruzioni del nuovo modello è infatti riportata (a pagina 8) una nota informativa con la quale le Entrate fanno presente che “i dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l’applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare

5 luglio 2013

Detrazione Irpef per acquisto mobili: ecco le prime istruzioni dell’Agenzia


Detrazione Irpef per acquisto mobili: 
ecco le prime istruzioni dell’Agenzia
RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO: ECCO COME CAMBIANO I BONUS CASA
Con l'approvazione in Senato del Decreto 63/2013, che introduce la proroga al 31 dicembre 2013 dei bonus fiscali su interventi di ristrutturazione edilizia (50%) e riqualifica energetica (innalzato dal 55 al 65%) su immobili ad uso residenziale, viene ampliata la gamma di spese che potranno godere delle due agevolazioni. Sono dunque ammessi:
- tutti gli immobili d'arredamento (bonus 50%) entro un limite massimo di spesa pari a 10mila euro (ma solo in occasione di lavori di ristrutturazione);
- le cucine (bonus 50%) sia per i mobili che per le ristrutturazioni;
- tutti i grandi elettrodomestici (bonus 50%) a patto che siano di classe A+: dai frigoriferi alle lavatrici, dalle asciugatrici ai forni, dai congelatori ai lavelli fino ai piani cottura (anche in questo caso la detrazione viene calcolata entro un limite massimo di spesa pari a 10mila euro).
- la sostituzione di scaldacqua e impianti di riscaldamento tradizionali con prodotti dotati di pompe di calore (questi interventi erano stati esclusi dal beneficio nel testo originario varato dal Governo, mentre adesso sono stati riammessi).
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per usufruire dell’agevolazione sui lavori di ristrutturazione
testo alternativo per immagine
I contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione di immobili residenziali hanno diritto a una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili destinati all’arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10mila euro.
 

In attesa di conoscere l’esatto contenuto dell’articolo 16 del recente Dl n. 63 del 2013 come risultante dalla conversione in legge del decreto, attualmente all’esame del Parlamento, l’Amministrazione finanziaria fornisce le prime indicazioni sulle modalità di esecuzione dei pagamenti.

I contribuenti, per avere diritto alla detrazione, dovranno eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.
Nei bonifici dovranno, pertanto, essere indicati:

  • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
 L’Agenzia fornirà successivamente ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione.

21 ottobre 2012

Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili

Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini under 30 e donne di qualunque età. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 ottobre 2012 

I datori di lavoro che stabilizzano, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro possono essere ammessi ad un incentivo pari a € 12.000. Incentivi di importo minore possono essere riconosciuti a chi instaura, entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato. L’incentivo riguarda uomini con meno di 30 anni o donne di qualunque età. L’incentivo è  autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto del ministero del lavoro.


Per quanto riguarda le condizioni generali cui sono subordinati gli incentivi si evidenzia:
  • che l’incentivo non spetta se l’assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione  del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un  rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012

  • che l’incentivo non spetta se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro  connesse  ad  una  crisi  o  riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione  siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse  da  quelle  dei  lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012).

La fruizione degli incentivi è altresì subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza
 sul lavoro e all’osservanza dei contratti collettivi, secondo quanto prevede l’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27
 dicembre 2006, n. 296.

Gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento
 CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di statod’importanza minore («de minimis»).

11 ottobre 2012

Fisco: LEGGE DI STABILITA' 2013-altra stangata, meno detrazioni e deduzioni per tutti



Fisco: altra stangata, meno detrazioni e deduzioni per tutti e tanto altro


Con il blocco dei contratti e lo stop all'indennità di vacanza contrattuale i dipendenti pubblici perderanno nel complesso tra il 2010 e il 2014 oltre 6.000 euro. Il calcolo fatto dalla Fp-Cgil sulla perdita in busta paga per gli statali




INOLTRE.........



    1. E' vero che la diminuizione delle aliquote Irpef più basse comporterà un bel risparmio per le famiglie (280 euro per un reddito di 28 mila euro, secondo i calcoli della Cisl
      1.  per i due primi scaglioni di reddito (15.000 e 28.000), la tassazione IRPEF passa rispettivamente dal 23 al 22% e dal 27 al 26% . 

    2. ........ che però sarà compensato non solo dall’aumento di un punto percentuale dell’aliquota Iva ordinaria

      1. dal 10 all’11% e dal 21 al 22% 

    3.  che scatterà a luglio 2013, ma anche da un netto taglio delle detrazioni e deduzioni fiscali.
       Infatti la legge di Stabilità allo stato attuale prevede per i contribuenti sopra i 15.000 euro di reddito:
      • una franchigia per le deduzioni che passa da 129 a 250 euro 
      • un limite di 3000 euro alle detrazioni totali per ciascun periodo di imposta.
      • soprattutto, sarà in vigore già sulle spese sostenute quest’anno e da calcolare quindi in Unico e 730 2013
  1. Detrazioni: massimo 3 mila euro. Oggi è possibile detrarre, dalle imposte alcune spese di particolare rilevanza sostenute nel corso dell’anno, come ad esempio quelle per motivi di salute, per il mutuo dell’abitazione o per l’istruzione. Con l’approvazione della Legge di stabilità, il totale delle spese detraibili non potrà superare i 3 mila euro. Rimangono escluse da tale limite le spese per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica degli edifici, le detrazioni per i contratti d’affitto e le spese per alcuni tipi di disabilità (veicoli per disabili, interpretariato dei sordomuti, cani guida per ciechi).Si applica
    1.  • spese sanitarie  e veterinarie


    1.  • interessi passivi e oneri accessori sui mutui ipotecari per l’abitazione principale


    1.  • interessi passivi e oneri accessori sui mutui e prestiti agrari 

               • spese per l’istruzione superiore e universitaria

               • spese per i canoni di locazione degli studenti universitari

               
    • spese per la pratica sportiva dei minori
               • premi per le assicurazioni sulla vita, infortuni ed invalidità
               • spese per l’assistenza delle persone non autosufficienti
               • spese funebri
               • erogazioni liberali per enti culturali , Onlus umanitarie, ass. con fini sociali o sportive, istituti scolastici , partiti politici. 

  2. Deduzioni: franchigia di 250 euro su tutte. Le spese deducibili sono invece quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo prima di calcolarci le tasse da pagare, perciò danno un beneficio fiscale che cresce col reddito del contribuente. Per alcuni tipi di detrazioni ci sarà una franchigia di 250 euro. Ciò significa che, per ogni voce, non si calcolano i primi 250 euro di spesa. Se si spende meno di 250 euro, non si ha diritto ad alcuna deduzione. La franchigia non si applica ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari; ai contributi per la previdenza complementare; ai contributi per colf e badanti; Si applica invece agli assegni periodici corrisposti al coniuge; ai contributi per i fondi integrativi sanitari; alle spese sostenute per l’adozione di minori stranieri; alle erogazioni liberali a favore di università e fondazioni universitarie, alle spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.Si applica:
    • Spese mediche generiche
    • Spese di assistenza per soggetti portatori di handicap
    • Contributi a fondi sanitari integrativi
    • Erogazioni liberali alle ONG , enti di ricerca, enti parco
    • Assegni di mantenimento ai coniugi per effetto di separazione o divorzio
    • Canoni, livelli, censi ed altri oneri sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo
    • somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali.
********   AGGIORNAMENTO   *******
Dal testo definitivo del disegno di legge spariscono i provvedimenti che avevano messo in allarme le persone con disabilità: nessuna restrizione per i dipendenti pubblici ai permessi per l'assistenza e niente Irpef per le indennità di accompagnamento. Il governo fa marcia indietro: nella legge di stabilità, il cui testo definitivo è stato finalmente trasmesso in commissione Bilancio della Camera, saltano le norme relative alla tassazione Irpef delle pensioni e delle indennità di invalidità e quelli relativi alla stretta per i dipendenti pubblici dei permessi per assistere i familiari disabili (legge 104/92).si salvano le pensioni di invalidità, per le quali si era ipotizzato in primo momento un innalzamento della fascia di esenzione. Resta invece la tassazione sopra i 15 mila euro per le pensioni di guerra.

10 ottobre 2012

DEDUZIONE CONTRIBUTO SSN SUI PREMI RC AUTO


***  DEDUZIONE CONTRIBUTO SSN SUI PREMI RC AUTO - ------------------Contributo SSN 

Alla riduzione della deducibilità dei costi delle auto si deve aggiungere un’ulteriore novità apportata dalla Riforma del Lavoro in merito alle auto, cioè la  franchigia di € 40 alla deduzione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato dai contribuenti sui premi RC auto.
 In sostanza, viene stabilito che il contributo SSN diventa deducibile dal reddito complessivo del contribuente solo  per la parte che eccede € 40.Fino al 2011 (UNICO 2012), invece, non era prevista alcuna franchigia in tal senso.  
 La nuova norma si applica  già a decorrere dal periodo d’imposta 2012, pertanto già dal prossimo anno (UNICO 2013 – redditi 2012)




2 luglio 2012

Imu. Che fare se devi ancora pagare?

Il 18 è scaduto il termine per il pagamento del primo acconto dell’Imu. Se non hai fatto in tempo a pagare oppure se hai sbagliato i conti e hai pagato meno del dovuto, puoi rimediare con il ravvedimento operoso, puoi versare la rata che dovevi al Comune e allo Stato maggiorata di qualche euro a titolo di sanzione e interessi. 
Gli interessi vanno calcolati su base giornaliera a un tasso del 2,5% annuo.
- Se versi entro 14 giorni dalla scadenza, cioè entro il 2 luglio, devi calcolare lo 0,2% giornaliero di sanzione sulla somma dovuta. Ad esempio per 100 euro di imposta non versata dovrai aggiungere 20 centesimi per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi.
- Se versi dal quindicesimo giorno al trentesimo successivo alla scadenza (quindi entro il 18 luglio) devi calcolare la sanzione del 3% di quanto non pagato, senza rapportarla ai giorni di ritardo. Quindi per i 100 euro d’imposta da pagare devi aggiungere 3 euro di sanzione oltre agli interessi.
- Superati i 30 giorni dalla scadenza, puoi ravvederti entro un anno pagando la sanzione del 3,75% oltre agli interessi.
Per pagare devi usare il modello F24, barrando la casella “Ravv.”. Per il resto il modello va compilato come se stessi pagando il primo acconto,  devi sommare all'importo da versare gli interessi calcolati e le sanzione. Ricorda che se versi in ritardo l’acconto per una seconda casa il calcolo di sanzione e interssi va fatto sia per quello che devi al Comune sia per la parte che va allo Stato.

11 giugno 2012

Proroga per i versamenti derivanti da Unico 2012

Tutte le persone fisiche tenute a versare, entro il 18 giugno 2012, le imposte derivanti dal mod. Unico ed Irap 2012 potranno effettuare tali versamenti entro ilmaggior termine del: 
• 9 luglio 2012, senza maggiorazione; 
• 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. 
Il differimento vale anche per soggetti diversi dalle persone fisiche, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.


   ***  Soggetti interessati  
**********Possono beneficiare della proroga:

  • tutte le persone fisiche, privati, imprenditori o lavoratori autonomi che presentano il mod. UNICO 2012 a prescindere dal regime applicato (nuove iniziative, minimi, ecc.) e dal fatto che, per coloro che esercitano un’attività d’impresa / lavoro autonomo, sia o meno stato elaborato il relativo studio di settore;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa) a condizione che:
    • esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e;
    • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
    • siano tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, entro il 18.6.2012;
  • soggetti titolari di redditi di partecipazione (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del tuir) in società per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga.
    ****** Versamenti prorogati
    Possono essere effettuati entro il 9.7.2012 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%) tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi/IRAP 2012 il cui termine di versamento “ordinario” è fissato al 18.6.2012.
    Pertanto, oltre al saldo 2011 e all’acconto 2012 di IRPEF, IRES e IRAP sono da ritenersi differiti anche i versamenti relativi a:
    • addizionali IRPEF;
    • saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
    • contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
    • saldo 2011 e acconto 2012 della c.d. “cedolare secca”;
    • acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
    • imposte sostitutive (regime nuove iniziative, regime dei minimi, ecc.);
    • imposta “patrimoniale” per attività/immobili detenuti all’estero, c.d. Ivie.
    Ricordiamo che lo slittamento dei termini riguarda anche coloro che decidono di pagare a rate,ma solo con riferimento alla prima rata, mentre restano fermi i termini per il pagamento delle rate successive alla prima. 

    ******* Slitta anche il diritto annuale ma solo per i contribuenti soggetti agli studi

    Come già chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.5.2011, n. 103161, la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2012 in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fermo restando che il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto “dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali”

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